(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 122 del 12 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito  delle  proprie
competenze,   la  razionale  evoluzione  e  lo  sviluppo  della  rete
distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere:
   a) la riqualificazione  e  la  valorizzazione  del  commercio  nei
centri   storici   e  nelle  aree  urbane  a  vocazione  commerciale,
attraverso   la   promozione   di   metodologie   finalizzate    alla
realizzazione  di  iniziative  comuni  fra  Enti  locali ed operatori
privati. In particolare la Regione sostiene  l'integrazione  tra  gli
interventi degli Enti locali e quelli delle imprese che operano negli
ambiti    territoriali    prescelti,   mediante   la   promozione   e
l'agevolazione  di  programmi  individuati  secondo  i criteri di cui
all'art. 10;
   b) l'assistenza tecnica;
   c)   l'ammodernamento   e   l'evoluzione   degli    esercizi    di
somministrazione di alimenti e bevande;
   d)  l'introduzione  di  metodologie  e  di  sistemi  finalizzati a
migliorare e  garantire  la  qualita  nei  processi  di  fornitura  e
nell'erogazione di servizi e prodotti.