(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 12 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere: a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree urbane a vocazione commerciale, attraverso la promozione di metodologie finalizzate alla realizzazione di iniziative comuni fra Enti locali ed operatori privati. In particolare la Regione sostiene l'integrazione tra gli interventi degli Enti locali e quelli delle imprese che operano negli ambiti territoriali prescelti, mediante la promozione e l'agevolazione di programmi individuati secondo i criteri di cui all'art. 10; b) l'assistenza tecnica; c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualita nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.